Gli elettori che sono affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dalla propria abitazione, o che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono votare presso il proprio domicilio secondo il Decreto legge 03/01/2006, n. 1, art. 1 in occasione:
delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale
delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore
delle elezioni del presidente della giunta e del consiglio regionale della regione in cui l'avente titolo al voto dimora.